Jede Partei wird beim Austausch der Ratifikationsurkunden zu diesem Abkommen bekanntgeben, welche technischen Organe zur Stellung oder Entgegennahme von Ersuchen zur Zusammenarbeit zuständig sind.
Ciascuna delle Parti indicherà, al momento dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, gli Organi competenti ad avanzare o ricevere la richiesta di collaborazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.