Jeder Staat, der einem oder beiden der in Artikel 1 aufgeführten Übereinkommen beigetreten ist und das vorliegende Protokoll nicht unterzeichnet, kann diesem Protokoll jederzeit durch Hinterlegung der Annahmeurkunde bei der belgischen Regierung beitreten; diese wird alle Regierungen, die das vorliegende Protokoll unterzeichnet oder angenommen haben, und die Weltgesundheitsorganisation über den erfolgten Beitritt unterrichten.
Qualsiasi Stato parte di uno o di ambedue gli Accordi nominati nell’articolo 1 e che non ha firmato il presente Protocollo, può accettare in qualsiasi momento il Protocollo stesso, depositando lo strumento d’accettazione presso il Governo belga, il quale informerà di questa adesione tutti i firmatari, come pure gli altri Governi che hanno accettato il presente Protocollo, e l’Organizzazione mondiale della sanità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.