Gemäss den Bestimmungen der in Artikel 1 aufgeführten Übereinkommen vereinbaren die Parteien des vorliegenden Protokolls untereinander und soweit es das Verhältnis eines Staates zur Weltgesundheitsorganisation betrifft, dass das Ständige Sekretariat der Internationalen Pharmakopöe nach Inkrafttreten des vorliegenden Protokolls von der Weltgesundheitsorganisation und im Rahmen der diesem Sekretariat überbundenen Aufgaben geführt wird.
Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre, per quanto le concerne e per quanto concerne ciascuno Stato da una parte e l’Organizzazione mondiale della sanità dall’altra, che, conformemente alle disposizioni degli Accordi nominati nell’articolo 1, il Segretariato permanente della Farmacopea internazionale sarà assunto dall’Organizzazione mondiale della sanità, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo e nella misura richiesta dal funzionamento di detto Segretariato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.