Die Vertragsparteien gewährleisten, dass ein System vorhanden ist, das allen Patienten einen gleichberechtigten Zugang zu Transplantationsleistungen ermöglicht.
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Kapitels
Bei internationalen Vereinbarungen über den Austausch von Organen gewährleisten die Abläufe ebenfalls eine wirksame und gerechtfertigte Verteilung an die beteiligten Länder, innerhalb der einzelnen Länder gilt der Grundsatz der Solidarität.
Das Transplantationssystem stellt sicher, dass die zur Rückverfolgbarkeit von Organen und Geweben erforderlichen Informationen gesammelt und aufgezeichnet werden.
Le Parti garantiscono la realizzazione di un sistema che consenta ai pazienti un equo accesso ai servizi di trapianto.
Fatte salve le disposizioni del capitolo III, gli organi e, se necessario, i tessuti sono attribuiti unicamente a pazienti iscritti su una lista di attesa ufficiale, in base a regole trasparenti, obiettive e debitamente giustificate secondo criteri medici. In questo stesso ambito vengono designate le persone o gli organismi responsabili della decisione di attribuzione.
Nel caso di accordi internazionali sullo scambio di organi, le procedure devono altresì assicurare una distribuzione giustificata ed effettiva tra tutti i Paesi partecipanti, nel rispetto del principio di solidarietà all’interno di ciascuno Stato.
Il sistema di trapianto garantisce la raccolta e l’archiviazione di informazioni che assicurino la rintracciabilità degli organi e dei tessuti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.