Um der wissenschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen, wird dieses Protokoll in dem in Artikel 32 des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin genannten Ausschuss innerhalb von höchstens fünf Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls und anschliessend in Zeitabständen, die der Ausschuss bestimmen kann, überprüft.
Al fine di tenere conto dei progressi scientifici, il presente Protocollo sarà sottoposto a un esame in seno al Comitato designato nell’articolo 32 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina al più tardi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, a intervalli stabiliti dal Comitato stesso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.