Organe oder Gewebe dürfen dem Körper einer verstorbenen Person nur entnommen werden, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Einwilligung erteilt worden ist.
Eine Entnahme darf nicht erfolgen, wenn sich die verstorbene Person dagegen ausgesprochen hatte.
È consentito prelevare organi o tessuti dal corpo di una persona deceduta soltanto se il consenso o le autorizzazioni richieste dalla legge sono state ottenute.
Il prelievo non deve essere effettuato se la persona deceduta vi si era opposta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.