Es kann gesetzlich verankert werden, dass die Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 2 Ziffern ii und iii auf Zellen nicht anzuwenden sind, wenn feststeht, dass ihre Entnahme für den Spender nur ein geringes Risiko und eine geringe Belastung bedeutet.
La legge può prevedere che le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2 capoversi ii e iii non si applichino alle cellule, qualora sia accertato che il loro prelievo comporta solo un rischio minimo e una costrizione minima per il donatore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.