Unter Vorbehalt der Artikel 14 und 15 darf ein Organ oder Gewebe bei einem Lebendspender nur entnommen werden, nachdem die betroffene Person ihre freie Einwilligung nach Aufklärung und eigens für diesen Fall entweder in schriftlicher Form oder vor einer amtlichen Stelle erteilt hat.
Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit frei widerrufen.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15 del presente Protocollo, un organo o tessuto può essere prelevato da un donatore vivente soltanto se quest’ultimo è stato informato in modo esauriente e specifico e ha dato il proprio consenso liberamente, per scritto o dinanzi a un organismo ufficiale.
La persona interessata è libera di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.