Einem Lebendspender darf ein Organ für einen Empfänger entnommen werden, zu dem der Spender rechtlich gesehen eine enge persönliche Beziehung hat; falls keine solche Beziehung besteht, sind die relevanten gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und die Einwilligung einer kompetenten unabhängigen Stelle einzuholen.
Il prelievo di organi da una persona vivente può essere effettuato a favore di un ricevente con il quale il donatore intrattiene stretti rapporti personali definiti dalla legge o, in assenza di tali rapporti, unicamente alle condizioni stabilite dalla legge e previa autorizzazione di un appropriato organismo indipendente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.