1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um die Errichtung der in Artikel 1 bezeichneten Sendestationen, ihren Betrieb sowie die wissentliche Mitwirkung an diesen Vorhaben als Widerhandlungen zu verfolgen.
2. Als Mitwirkung in Bezug auf die in Artikel 1 bezeichneten Sendestationen gilt insbesondere
1. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere, conformemente al proprio ordinamento giuridico interno, i provvedimenti necessari intesi a reprimere quale infrazione l’allestimento di stazioni di cui all’articolo 1, il loro esercizio come anche gli atti di collaborazione scientemente compiuti per tale scopo.
2. Sono considerati come atti di collaborazione, per quanto concerne le stazioni di cui all’articolo 1, gli atti seguenti:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.