1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo.
- 2.
- (1) L’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può comportare:
- a)
- la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all’arti-colo 4 della Costituzione;
- b)
- ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza;
- c)
- un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni inerente alle loro attività ed all’esame di queste ultime;
- d)
- la scelta degli argomenti che l’assemblea delle radiocomunicazioni e le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono esaminare, nonché quelli che saranno esaminati concernenti le future conferenze delle radiocomunicazioni.
- (2)
- Il quadro generale dell’ordine del giorno deve essere stabilito con un anticipo di quattro-sei anni, e l’ordine del giorno definitivo è stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. Queste due versioni dell’ordine del giorno si basano sulle raccomandazioni della conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al numero 126 della presente Convenzione.
- (3)
- Tale ordine del giorno comporta ogni argomento la cui inclusione è stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari.
- 3.
- (1) Tale ordine del giorno può essere modificato:
- a)
- su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione;
- b)
- su proposta del Consiglio.
- (2)
- I progetti di modifica dell’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
4. Inoltre la conferenza:
- (1)
- esamina ed approva il rapporto del direttore dell’Ufficio sulle attività del Settore a decorrere dall’ultima conferenza;
- (2)
- indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all’ordine del giorno della futura conferenza, espone le sue opinioni sull’ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie;
- (3)
- include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell’Unione.
5. Il presidente ed i vice–presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.