1. La delegazione inviata a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza delle radiocomunicazioni o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di uno Stato membro deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325–331.
3. Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità competenti enumerate ai numeri 325–327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:
5. Le credenziali devono essere depositate presso il segretariato della conferenza non appena possibile; a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero inviare le loro credenziali prima della data d’apertura della conferenza al Segretario generale che le trasmette al segretariato della conferenza non appena istituito. La commissione prevista al numero 68 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato.
6. In linea di massima, gli Stati membri devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell’Unione la loro delegazione. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, uno Stato membro non può inviare la sua delegazione, può dare alla delegazione di un altro Stato membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.
7. Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per scritto.
8. Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura.
9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali.
10. Uno Stato membro o ente o organizzazione abilitata che intende inviare una delegazione o dei rappresentanti a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o a un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.