1. L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni nominano il presidente di ciascuna commissione di studio e uno o più vice-presidenti. All’atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terrà conto in particolare di criteri di competenza e dell’esigenza di un’equa ripartizione geografica nonché della necessità di favorire una partecipazione più efficace dei Paesi in via di sviluppo.
2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l’assemblea o la conferenza nominano tanti vice-presidenti quanti ne ritengono necessari.
3. Se, nell’intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non è in grado di esercitare le sue funzioni ed è stato nominato un solo vice-presidente, quest’ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale più vice-presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente e, se del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito ad esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato.
4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono, nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione.
5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell’Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell’assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio.
6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte degli Stati membri, l’approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione sono quelle approvate dall’assemblea o dalla conferenza competente, a seconda dei casi.
6bis. Le raccomandazioni approvate in applicazione del numero 246B o 247 di cui sopra hanno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza o dall’assemblea propriamente detta.
7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l’esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di più commissioni di studio.
7bis. In base a una procedura elaborata dal Settore in questione, il direttore di un Ufficio può, dopo aver consultato il presidente della commissione di studio in questione, invitare un’organizzazione che non partecipa ai lavori del Settore ad inviare rappresentanti per partecipare allo studio di una questione precisa in una determinata commissione di studio o nei gruppi che da essa dipendono.
7ter. Un Associato ai sensi del numero 241A della presente Convenzione è autorizzato a partecipare ai lavori di una determinata commissione di studio senza prendere parte al processo decisionale o alle attività di contatto di tale commissione di studio.
8. Il direttore dell’Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformità con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il più presto possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.