2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri 151–154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminate da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Se un accordo non ha potuto essere ottenuto, tale questione potrà essere sottoposta per decisione alla Conferenza di plenipotenziari tramite il Consiglio.
3. Nell’adempiere i loro compiti, le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull’elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali di normalizzazione e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere la sua posizione preminente in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni.
4. In vista di agevolare l’esame delle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, è opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. Un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.