1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
2. In particolare il direttore,
- (1)
- trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni:
- a)
- coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio, di altri gruppi e dell’Ufficio, comunica agli Stati membri e ai Membri del Settore i risultati di tali lavori, raccoglie i loro commenti e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che può anche includere proposte a carattere regolamentare;
- b)
- partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni delle conferenze delle radiocomunicazioni, dell’assemblea delle radiocomunicazioni, delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’attuazione di tale preparazione;
- c)
- fornisce la sua assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni;
- (2)
- trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni:
- a)
- elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti di regole di procedura comportano, tra l’altro, metodi di calcolo e i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
- b)
- comunica a tutti gli Stati membri le regole di procedura del Comitato, raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni e le sottopone al Comitato;
- c)
- tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, degli accordi regionali e delle regole di procedura correlate e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata;
- d)
- applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato il riesame di ogni conclusione richiesto da un’amministrazione e che non può essere attuato per via di tali regole di procedura;
- e)
- procede metodicamente, in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all’iscrizione e alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l’amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze;
- f)
- aiuta l’amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e, se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate;
- g)
- svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato;
- (3)
- coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi ed è responsabile dell’organizzazione di tali lavori;
- (3bis) fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del Settore delle radiocomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei lavori del gruppo consultivo;
- (3ter) adotta misure concrete per facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi.
- (4)
- inoltre il direttore:
- a)
- intraprende studi al fine di fornire pareri in vista dell’utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonché in vista di un’utilizzazione equa, efficace ed economica dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite, in considerazione dei fabbisogni degli Stati membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni Paesi;
- b)
- ha, con gli Stati membri e i Membri del Settore, scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e aggiorna i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni e adotta, insieme al Segretario generale, ogni misura utile, come necessario, affinché siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell’Unione secondo il numero 172 della Costituzione;
- c)
- tiene aggiornate le pratiche necessarie;
- d)
- rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell’attività del Settore a decorrere dalla precedente conferenza; se non è prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull’attività del Settore nel periodo successivo la precedente conferenza sarà presentato al Consiglio e, per informazione, agli Stati membri e ai Membri del Settore;
- e)
- istituisce un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinché sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell’Unione;
- f)
- determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni conformemente all’articolo 11A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio.
3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.
4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.