1. Il Segretariato generale:
- a)
- è responsabile delle gestioni globali delle risorse dell’Unione; può delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice‑Segretario generale nonché ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se dei caso, con il Comitato di coordinamento;
- b)
- coordina le attività del Segretariato generale e dei Settori dell’Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordinamento al fine di garantire l’utilizzazione più efficace ed economica possibile delle risorse dell’Unione;
- c)
- dopo aver consultato il Comitato di coordinamento ed in considerazione delle opinioni di quest’ultimo, prepara e sottopone al Consiglio un rapporto annuale sull’andamento dell’ambiente delle telecomunicazioni, contenente raccomandazioni relative alle future politiche e strategie dell’Unione, come stabilito dal numero 61 della presente Convenzione, nonché una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie;
- d)
- organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di questo Segretariato, in conformità con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consiglio;
- e)
- adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori dell’Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte dei direttore dell’Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento;
- f)
- sottopone alla conoscenza del Consiglio ogni decisione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate relativa alle condizioni di servizio, di indennità e di pensioni del regime comune;
- g)
- vigila sull’applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio;
- h)
- fornisce pareri legali all’Unione;
- i)
- effettua opera di supervisione, ai fini della gestione amministrativa, sul personale dell’Unione, per assicurare l’utilizzazione più efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d’impiego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici è posto sotto l’autorità amministrativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformità con le direttive amministrative generali del Consiglio;
- j)
- nell’interesse generale dell’Unione ed in consultazione con i direttori degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni di lavoro presso la sede dell’Unione;
- k)
- adotta, di comune accordo con il direttore dell’Ufficio interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore;
- l)
- fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono le conferenze dell’Unione, in considerazione delle responsabilità di ciascun Settore;
- m)
- elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 della presente Convenzione, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali;
- n)
- assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il segretariato per le Conferenze dell’Unione e, se del caso, in collaborazione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell’Unione, facendo appello, nella misura che ritiene necessaria, al personale dell’Unione, secondo il numero 93 di cui sopra. Il Segretario generale può, su richiesta e su base contrattuale, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sulle telecomunicazioni;
- o)
- adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d’informazione nonché di altri documenti e rapporti informativi elaborati dal Segretariato generale e dai Settori, o che sono stati inviati all’Unione, o la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l’elenco dei documenti da pubblicare, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai documenti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze;
- p)
- pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che può raccogliere presso altre organizzazioni internazionali, un giornale informativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni;
- q)
- previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell’Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questo progetto di bilancio si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformità con le direttive di bilancio promulgate dal Segretario generale, predisposto in due versioni. Una versione corrisponde ad una crescita zero per l’unità contributiva, l’altra ad una crescita inferiore o uguale ad ogni limite stabilito dalla Conferenza di plenipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risoluzione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, è trasmessa a titolo informativo a tutti i Membri dell’Unione;
- r)
- con l’aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestione finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per fini di esame e di approvazione definitiva;
- s)
- con l’aiuto del Comitato di coordinamento, istituisce un rapporto annuale sull’attività dell’Unione, trasmesso, previa approvazione del Consiglio, a tutti i Membri;
- t)
- compie ogni altra funzione di segretariato dell’Unione;
- u)
- compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio.
2. Il Segretario generale o il Vice‑Segretario generale possono assistere, a titolo consultivo, alle conferenze dell’Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione.