1. Dieses Übereinkommen tritt zwölf Monate nach dem Tag in Kraft, an dem es zehn Staaten entweder ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden beim Generalsekretär hinterlegt haben.
2. Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt, nachdem die Voraussetzungen in Absatz 1 für das Inkrafttreten erfüllt sind, tritt es drei Monate nach dem Tag in Kraft, an dem dieser Staat die entsprechende Urkunde hinterlegt hat, jedoch nicht, bevor das Übereinkommen nach Absatz 1 in Kraft getreten ist.
1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui dieci Stati l’hanno firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.
2. Per ogni Stato che la ratifica, l’accetta, l’approva o vi aderisce dopo che le condizioni per l’entrata in vigore di cui al paragrafo 1 sono state adempiute, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito da parte di tale Stato dello strumento appropriato, ma non prima che la presente Convenzione sia entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.