Dieses Übereinkommen gilt auf den in Anlage 1 genannten Wasserstrassen.
La presente Convenzione si applica alle vie navigabili elencate nell’annesso 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.