Im Sinne dieses Abkommens bezeichnet der Begriff:
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2. «Fahrzeug» ein Strassenfahrzeug mit mechanischem Antrieb, gegebenenfalls mit Anhänger, das für die internationale Beförderung von mehr als 9 sitzenden Reisenden, Fahrer eingeschlossen, oder für die internationale Güterbeförderung auf der Strasse eingerichtet und dazu im Gebiet einer Vertragspartei zum Verkehr zugelassen ist;
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Nel presente Accordo:
1. il termine «trasportatore» designa ogni persona domiciliata nella Repubblica di Serbia o ogni persona fisica o giuridica domiciliata o con sede in Svizzera e autorizzata ad effettuare, nel traffico internazionale, trasporti su strada di persone o di merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel Paese di una delle Parti contraenti;
2. il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, compreso l’eventuale rimorchio, adibito per il trasporto internazionale di oltre nove persone sedute, conducente compreso, o di merci e immatricolato nel Paese di una delle Parti contraenti;
3. il termine «trasporto di persone pubblico e regolare (servizio di linea)» designa il trasporto di persone su itinerari prestabiliti e secondo tariffe e orari predefiniti e pubblicati. I passeggeri vengono fatti salire e scendere presso fermate riconosciute;
4. il termine «servizio pendolare» designa una serie di trasporti a scopo turistico di gruppi di persone precostituiti tra un punto di partenza o località vicine e un’unica destinazione. Ogni gruppo trasportato durante il viaggio di andata deve essere trasportato di nuovo al punto di partenza; all’andata e al ritorno il gruppo deve essere costituito dagli stessi passeggeri. Nel servizio pendolare il primo viaggio di ritorno e l’ultimo di andata sono corse a vuoto;
5. Il termine «servizio pendolare con alloggio» designa un servizio pendolare nel quale per almeno l’80 per cento dei passeggeri è previsto l’alloggio nel luogo di destinazione;
6. il termine «servizio occasionale» designa i servizi che non rientrano nella categoria del servizio di linea né in quella del servizio pendolare;
7. il termine «cabotaggio» designa il trasporto di persone o merci da parte di un trasportatore domiciliato o con sede nel Paese di una delle Parti contraenti tra luoghi situati nel Paese dell’altra Parte contraente;
8. il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta in base alle prescrizioni giuridiche in vigore nei Paesi delle Parti contraenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.