Die vorstehenden Bestimmungen gelten unbeschadet der in den Vertragsstaaten geltenden besonderen gesetzlichen Bestimmungen auch für die beiderseitigen Bahn‑ und Postverwaltungen.
Le disposizioni del presente Accordo sono parimente applicabili agli autoveicoli delle amministrazioni ferroviarie e postali di ambedue gli Stati contraenti; sono riservate le speciali disposizioni legali in vigore nei due Stati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.