Zuständig für die Zulassung zum Strassenverkehr von Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen ist die Behörde, die nach Artikel 1 Ziffer 1 und Artikel 4 Ziffer 1 für den Führerausweis zuständig ist.
L’autorità competente per l’ammissione alla circolazione dei maestri conducenti è quella designata all’articolo 1 numero 1 e all’articolo 4 numero 1 del presente Accordo per la licenza di condurre.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.