(1) Weiterbildungsstätten und die von ihnen angebotenen Weiterbildungskurse für Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen zum Transport von Personen und Gütern auf der Strasse werden gegenseitig anerkannt.
(2) Die vorgeschriebene Weiterbildung kann in der jeweils andern Vertragspartei absolviert werden.
(1) I centri di formazione continua e i corsi da questi offerti per la formazione continua di conducenti ammessi al trasporto di persone e merci su strada sono reciprocamente riconosciuti.
(2) I corsi di formazione continua prescritti possono essere svolti anche nell’altro Stato contraente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.