Die vorgeschriebene Weiterbildung kann in der jeweils andern Vertragspartei absolviert werden. Die Behörden informieren sich gegenseitig über absolvierte Weiterbildungen der Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen.
I corsi di formazione continua prescritti possono essere svolti anche nell’altro Stato contraente. Le autorità si informano reciprocamente in merito ai corsi frequentati dai maestri conducenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.