Ausser den nach den Artikeln 41 und 46 vorgesehenen Erklärungen, Notifikationen und Mitteilungen notifiziert der Generalsekretär allen in Artikel 37 Absatz 1 bezeichneten Staaten
L’originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.