Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.741.20 Übereinkommen vom 8. November 1968 über Strassenverkehrszeichen (mit Anhängen)

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

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Art. 30

Anhang 2 enthält eine Zusammenstellung von Empfehlungen über Form und Ausgestaltung der Strassenmarkierungen.

60 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des Übereink., in Kraft seit 30. Nov. 1995 (AS 1997 1321).

Art. 31 Segnalazione dei cantieri

1.  I limiti dei cantieri sulla carreggiata saranno nettamente segnalati.

2.  Quando l’importanza dei cantieri e del traffico lo giustifica, saranno disposte, per segnalare i limiti dei cantieri sulla carreggiata, delle barriere, intervallate o continue, dipinte a strisce alternate bianche e rosse, gialle e rosse, nere e bianche o nere e gialle, e, inoltre, di notte se le banchine non sono catarifrangenti, delle luci o dei dispositivi rifrangenti. I dispositivi rifrangenti e le luci fisse saranno di colore rosso o giallo cupo e le luci lampeggianti di colore giallo cupo. Tuttavia:

a)
potranno essere di colore bianco le luci ed i dispositivi che sono visibili soltanto in un senso di marcia e che segnalano i limiti del cantiere opposto a detto senso di marcia;
b)
potranno essere di colore bianco o giallo chiaro, le luci ed i dispositivi che segnalano i limiti di un cantiere che separa i due sensi di marcia.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.