1 Dieses Protokoll liegt vom 1. November 1997 an für jeden in Artikel 6 Absatz 1 bezeichneten Staat zum Beitritt auf.
2 Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.
1 Il presente Protocollo è aperto all’adesione di tutti gli Stati definiti al paragrafo 1 dell’articolo 6 a partire dalla data del 1° novembre 1997.
2 L’adesione avviene tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.