A. L’Agenzia ha i compiti seguenti:
- 1.
- promuovere e agevolare, nel mondo intero, lo sviluppo e l’uso pratico dell’energia nucleare a scopi di pace e l’indagine in tale campo; operare come intermediaria, ove sia richiesta, per ottenere tra i suoi membri la prestazione di servigi e la fornitura di materiali, attrezzature o impianti: compiere ogni opera, o prestare tutti i servigi, intesi a contribuire allo sviluppo e all’uso pratico dell’energia nucleare a scopi di pace, come anche all’indagine in tale campo;
- 2.
- provvedere, in conformità del presente Statuto, alla fornitura dei materiali, dei servigi, delle attrezzature e degli impianti che sono necessari allo sviluppo e all’uso pratico dell’energia nucleare a scopi di pace nominatamente alla produzione dell’energia elettrica, come anche all’indagine in tale campo, tenuto debito conto dei bisogni delle regioni depresse del mondo.
- 3.
- secondare lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche sull’uso dell’energia nucleare a scopi di pace;
- 4.
- sviluppare gli scambi, e i mezzi di formazione, di scienziati e di tecnici nel campo dell’uso dell’energia nucleare a scopi di pace;
- 5.
- stabilire e applicare provvedimenti intesi a garantire che i materiali fissili speciali e altri materiali, i servigi, le attrezzature, gli impianti e le informazioni forniti dall’Agenzia, oppure a sua domanda, o sotto la sua direzione o il suo controllo, non siano usati in maniera da servire a fini militari; estendere, a domanda delle Parti, tale garanzie a qualsiasi accordo bilaterale o collettivo, oppure, a domanda di uno Stato, a una o a un’altra attività del medesimo nel campo dell’energia nucleare;
- 6.
- elaborare e stabilire, di concerto e, ove sia il caso, in collaborazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le istituzioni tecniche interessate, norme di sicurezza intese a tutelare la sanità e a restringere al minimo i pericoli ai quali sono esposti le persone e i beni (comprese norme analoghe quanto alle condizioni di lavoro); disporre affinché tali norme siano applicate nelle sue operazioni o in quelle attenenti all’uso di materiali, servigi, attrezzature e informazioni forniti dall’Agenzia, oppure a sua domanda o sotto la sua direzione o il suo controllo; disporre affinché tali norme siano, a domanda delle parti, applicate alle operazioni fatte in virtù d’un accordo bilaterale o collettivo, oppure, a domanda di uno Stato, a una o a un’altra attività del medesimo, nel campo dell’energia nucleare;
- 7.
- acquistare o stabilire gli arredamenti, gli impianti e le attrezzature necessari all’esercizio dei suoi compiti, allorché quelli dei quali potrebbe per altro disporre nella regione di cui si tratta non fossero disponibili se non a condizioni che essa stima insoddisfacenti.
B. Nell’esercizio dei suoi compiti, l’Agenzia:
- 1.
- opera in conformità degli scopi, e delle norme, stabiliti dalle Nazioni Unite ai fini di promuovere la pace e la cooperazione internazionali, conformemente alla politica, seguita dalle medesime, intesa a conseguire un fermo disarmo universale, e secondo che disponga qualsiasi accordo internazionale, conchiuso in applicazione di tale politica;
- 2.
- stabilisce, quanto all’uso dei materiali fissili speciali che essa riceve, un controllo adeguato a garantire che essi servano soltanto a scopi di pace;
- 3.
- comparte i suoi mezzi in maniera che ne siano assicurati un uso efficace e il maggiore vantaggio in tutte le regioni del mondo, considerati in particolare i bisogni delle aree depresse;
- 4.
- presenta rapporti annuali sui suoi lavori all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e, ove occorra, al Consiglio di sicurezza. Se, nell’ambito dei suoi lavori, sorgessero problemi attenenti alla competenza di quest’ultimo, essa ne deferirà la decisione al medesimo, al quale spetta la principale responsabilità del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; essa parimente può prendere i provvedimenti permessi nel presente Statuto, in particolare quelli previsti nella lettera C dell’articolo XII;
- 5.
- presenta al Consiglio economico e sociale, e agli altri organi delle Nazioni Unite, rapporti sui problemi di loro competenza.
C. Nell’esercizio dei suoi compiti, l’Agenzia non assoggetta a condizioni politiche, economiche, militari, o ad altre condizioni incomportabili con le disposizioni del presente Statuto, l’aiuto che accorda ai suoi membri.
D. Con riserva delle disposizioni del presente Statuto e di quelle degli accordi da essa conchiusi con uno o più Stati conformemente alle disposizioni del medesimo, l’Agenzia esercita i suoi compiti in consonanza con i diritti sovrani degli Stati.