(1) Dieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Massgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.
(2) Zum Zwecke einer frühestmöglichen Verkehrsfreigabe der Brücke werden die Bestimmungen dieses Abkommens bereits ab dem Datum seiner Unterzeichnung nach Massgabe des jeweiligen innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien vorläufig angewendet.
(1) Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l’entrata in vigore. Determinante è il giorno della ricezione dell’ultima notifica.
(2) Allo scopo di aprire il prima possibile il ponte alla circolazione, le disposizioni del presente Accordo sono applicate temporaneamente già dalla data della sua firma, conformemente al rispettivo diritto nazionale delle Parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.