Nach dem 31. Dezember 1976 wird die Urschrift dieses Übereinkommens beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen in Artikel 5 genannten Staaten beglaubigte Abschriften.
Successivamente al 31 dicembre 1976, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati all’articolo 5 del presente Accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.