Ausser den Erklärungen, Notifikationen und Mitteilungen nach den Artikeln 7, 8, 9 und 15 notifiziert der Generalsekretär den Vertragsparteien und den anderen in Artikel 5 genannten Staaten
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 15 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti e agli altri Stati indicati all’articolo 5:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.