1. Die Anlagen sind den Sicherheitsvorschriften desjenigen Vertragsstaates unterstellt, auf dessen Staatsgebiet sie errichtet werden.
2. Für die gemeinsamen Bauwerke im Grenzbereich gelten die österreichischen Sicherheitsvorschriften.
3. Bei Schäden, die durch den Bau, den Bestand oder den Betrieb der Anlagen verursacht werden, ist das Recht des Vertragsstaates anwendbar, in welchem die Schäden eintreten. Dieses Recht bestimmt auch den Gerichtsstand.
1. Gli impianti sono sottoposti alle prescrizioni di sicurezza dello Stato contraente sul territorio del quale sono stati costruiti.
2. Alle costruzioni comuni nella zona di confine si applicano le prescrizioni di sicurezza austriache.
3. In caso di danni causati dalla costruzione, dall’esistenza o dall’esercizio degli impianti, si applica il diritto dello Stato contraente nel quale sono intervenuti i danni. Questo diritto determina anche il foro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.