Im Sinne dieses Abkommens sind:
Grenzgewässer: | die Gewässer des Inn, des Schalklbachs, des Zandersbachs und des Malfragbachs jeweils im Bereich der gemeinsamen Staatsgrenze; |
Anlagen: | die zum Ausbau und zur Nutzung der Wasserkraft notwendigen Bauten samt allen Nebeneinrichtungen; |
Berechtigung: | das Recht, die Wasserkraft zu nutzen, und weitere auf dem Wasserrecht beruhende Bewilligungen; |
Berechtigter: | der Inhaber der Berechtigung. |
Ai sensi della presente Convenzione sono:
acque di confine: | le acque dell’Inn, dello Schalkl, dello Zander e del Malfrag che scorrono nella zona di frontiera tra i due Stati; |
impianti: | le costruzioni necessarie alla sistemazione e allo sfruttamento della forza idrica con tutte le installazioni ausiliarie; |
diritto d’acqua: | il diritto di sfruttare la forza idrica e le ulteriori autorizzazioni derivanti dal diritto d’acqua; |
titolare: | il titolare del diritto d’acqua. |
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.