Nach Vollendung der in Artikel 1, Punkt 1 bis 6, und der in Artikel 2 bezeichneten gemeinsamen Werke und nach vollständiger Abwicklung der Geschäfte wird die Internationale Rheinregulierungskommission aufgehoben und die Besorgung der verbleibenden gemeinsamen Angelegenheiten in der beiden Regierungen geeignet erscheinenden Weise einvernehmlich geregelt werden.
Finiti i lavori comuni enumerati all’articolo 1, N. da 1 a 6, e i lavori indicati all’articolo 2, e liquidati completamente tutti gli affari, la Commissione internazionale sarà sciolta.
I due Governi stabiliranno di comune accordo come dovranno essere trattati gli oggetti di comune interesse che rimanessero ancora sospesi a quel momento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.