1. Jeder Vertragsstaat notifiziert dem anderen, dass die nach seinem Recht für das Inkrafttreten dieses Abkommens erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das Abkommen tritt am Tage des Erhalts der letzten dieser Notifikationen in Kraft.
2. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden Anwendung:
1. Gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente che sono adempiuti, conformemente alla loro propria legislazione interna, i presupposti necessari all’entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data in cui sarà pervenuta la seconda di queste due notificazioni.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.