1. Die Vertragsstaaten notifizieren einander auf diplomatischem Weg, dass die innerstaatlichen gesetzlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten dieses Abkommens erfüllt sind. Das Abkommen tritt am Tag der späteren dieser Notifikationen in Kraft.
2. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden Anwendung:
3. Das Abkommen vom 1. Juni 20078 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Betrieben der Luftfahrt wird mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben.
8 [AS 2009 5129, 5323]
1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno dell’ultima di queste notificazioni.
2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:
3. L’Accordo del 1° giugno 20077 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare la doppia imposizione di imprese di navigazione aerea internazionale cessa di esplicare i suoi effetti alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.
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