(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Bern ausgetauscht werden.
(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist anzuwenden:
(3) Die Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 2 lit. g gelten nur für Bauausführungen oder Montagen, die nach dem 31. Dezember 1974 begonnen werden.
(1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.
(2) Essa entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e si applicherà:
(3) Le disposizioni del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5 sono applicabili unicamente ai cantieri di costruzione e montaggio aperti dopo il 31 dicembre 1974.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.