(1) Mit dem guten Funktionieren dieses Abkommens sind unvereinbar, soweit sie geeignet sind, den Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu beeinträchtigen,
(2) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass eine Praktik mit diesem Artikel unvereinbar ist, so kann sie gemäss den in Artikel 27 festgelegten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Massnahmen treffen.
22 Siehe auch die der Schlussakte beigefügte Erklärung (SR 0.632.401.7).
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:
2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
23 Vedi anche la dichiarazione allegata all’atto finale (RS 0.632.401.7).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.