1. Die Bestimmungen gemäss Artikel 4 Absatz 1‑3 gelten, mit Ausnahme der Bestimmungen gemäss Protokoll C, auch für die Fiskalzölle.
2. Die Parteien können einen Fiskalzoll oder den Fiskalanteil eines Zolles durch eine interne Abgabe ersetzen.
1. Le disposizioni dell’articolo 4 paragrafi 1–3 sono pure applicabili ai dazi fiscali, fatte salve le disposizioni del protocollo C.
2. Le Parti possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.
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