Sofern in diesem Abkommen nicht anders bestimmt, bedeuten «Tage» Kalendertage.
Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, per «giorni» s’intendono i giorni di calendario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.