Die Vertragsparteien erlassen in ihrem innerstaatlichen Recht Bestimmungen zur Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum, die mit denjenigen des TRIPS-Abkommens, insbesondere von dessen Artikeln 41–61, gleichwertig sind.
Le Parti adottano nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni d’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di livello identico a quello contemplato dall’Accordo TRIPS, in particolare negli articoli 41–61.
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