1. Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, legt das Schiedsgericht innert 90 Tagen, und im Fall von dringlichen Angelegenheiten innert 50 Tagen, nach dem Zeitpunkt seiner Einsetzung einen ersten Bericht vor.
2. Eine Streitpartei kann dem Schiedsgericht innert 14 Tagen nach Vorlage seines ersten Berichts schriftlich dazu seine Stellungnahme unterbreiten. Das Schiedsgericht legt den Streitparteien innert 30 Tagen nach Vorlage des ersten Berichts den abschliessenden Schiedsspruch vor.
3. Berichte und abschliessender Schiedsspruch enthalten:
1. Salvo che le Parti alla controversia non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale fornisce un rapporto iniziale entro 90 giorni, oppure entro 50 giorni nel caso di questioni urgenti, a partire dalla data della sua costituzione.
2. Una Parte alla controversia può presentare al tribunale arbitrale delle osservazioni scritte sul suo rapporto iniziale entro i 14 giorni successivi alla sua presentazione. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto finale entro 30 giorni dalla presentazione del suo rapporto iniziale.
3. I rapporti contengono:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.