2. Jede Vertragspartei hat sicherzustellen, dass ihre Beschaffungsstellen bei der Festlegung der Frist für die Entgegennahme von Angeboten oder von Teilnahmegesuchen oder von Anträgen für das Qualifikationsverfahren für die Eintragung in die Lieferantenliste den Verzögerungen bei der Veröffentlichung gebührend Rechnung tragen.
1. Ogni termine fissato dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere fissato in modo tale da permettere ai fornitori esteri e nazionali di preparare e depositare le loro offerte ed eventualmente le loro domande di partecipazione o proposte per la procedura di qualificazione. Nel fissare detto termine, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto e il tempo normalmente necessario per la trasmissione delle offerte per via postale, dall’estero e dal Paese stesso.
2. Ciascuna Parte si assicura che gli enti tengano debitamente conto dei ritardi di pubblicazione quando fissano la data limite per il ricevimento delle offerte o per il deposito delle domande intese a ottenere un invito di partecipazione o per il deposito delle candidature alla procedura di qualificazione per poter essere iscritti nell’elenco dei fornitori.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.