1. Le Parti pubblicano senza indugio leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale e procedure, incluse le clausole contrattuali
normative relative agli appalti pubblici oggetto del presente capitolo, nelle pubblicazioni appropriate menzionate nell’allegato 2 dell’Appendice XIV, compresi i media elettronici ufficialmente designati.
2. Le Parti pubblicano senza indugio e seguendo le stesse modalità ogni modifica di tali misure.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.