soweit solche Vorbehalte mit Artikel 34 unvereinbar sind.
4.
1. Il trattamento nazionale di cui all’articolo 34 non si applica:
nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l’articolo 34.
2. Nel quadro degli esami previsti dall’articolo 37, le Parti riesaminano almeno una volta ogni tre anni lo statuto delle riserve iscritte nell’Appendice X del presente Accordo ai fini di ridurle o di stralciarle.
3. Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un’altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le riserve iscritte nell’Appendice X o una parte di esse mediante notificazione scritta alle altre Parti.
4. Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nell’Appendice X conformemente al paragrafo 1 (c) del presente articolo, mediante notificazione scritta alle altre Parti. Ricevuta detta notificazione, le altre Parti possono chiedere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consultazioni con le altre Parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.