Besondere Bestimmungen über Telekommunikationsdienste werden in Anhang IX festgelegt.
Disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione sono enunciate nell’Appendice IX.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.