1. Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un altro metodo di valutazione degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capitolo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle sue disposizioni e alle condizioni stabilite negli allegati XIII e XIV.
2. Per il calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, inclusi i premi, le tasse, le commissioni e gli interessi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.