1.
2. Bei Durchführung von selektiven Vergabeverfahren anerkennt die Beschaffungsstelle diejenigen inländischen Anbieter und Anbieter der anderen Vertragsparteien als qualifiziert, die die Teilnahmebedingungen für eine bestimmte Beschaffung erfüllen, sofern nicht die Beschaffungsstelle in der Bekanntmachung oder, falls öffentlich zugänglich, in den Vergabeunterlagen eine Beschränkung der Anzahl zur Abgabe eines Angebotes zugelassener Anbieter angegeben hat, sowie objektive Kriterien für diese Beschränkung anführt. Beschaffungsstellen wählen die Anbieter, die am selektiven Vergabeverfahren teilnehmen sollen, in gerechter und nichtdiskriminierender Weise aus.
3. Sind die Vergabeunterlagen nicht vom Zeitpunkt der Bekanntmachung nach Absatz 1 an öffentlich zugänglich, stellen die Beschaffungsstellen sicher, dass die Vergabeunterlagen allen in Übereinstimmung mit Absatz 2 ausgewählten qualifizierten Anbietern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.
4. Stellen, die ständige Listen qualifizierter Anbieter führen, können aus diesen Listen nach den Bedingungen gemäss Artikel 6.11 diejenigen Anbieter auswählen, die sie zur Angebotsabgabe einladen. Jede Auswahl muss den Anbietern auf diesen Listen faire Chancen einräumen.
1. Un ente che intende ricorrere a gare con preselezione deve invitare, nell’avviso di appalto previsto o nell’avviso che invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione, fornitori qualificati a presentare una domanda di partecipazione e indicare la scadenza per la presentazione di tali domande.
2. Nel caso delle procedure di gara mediante preselezione, l’ente aggiudicatore riconosce come fornitori qualificati i fornitori nazionali e quelli delle altre Parti che soddisfano le condizioni di partecipazione a una particolare gara d’appalto, salvo che l’ente aggiudicatore non abbia indicato nell’avviso o, se disponibile pubblicamente, nel fascicolo di gara, una limitazione del numero di fornitori autorizzati a presentare le offerte e i criteri oggettivi per una tale limitazione. Gli enti aggiudicatori selezionano i fornitori autorizzati a partecipare alla procedura di gara mediante preselezione in modo leale e non discriminatorio.
3. Nel caso in cui il fascicolo di gara non sia reso pubblico a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso menzionato nel paragrafo 1, gli enti aggiudicatori garantiscono che questi documenti siano messi contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati, conformemente al paragrafo 2.
4. Gli enti che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezionare da tali elenchi i fornitori da invitare a presentare offerte conformemente alle condizioni previste nell’articolo 6.11. Ogni selezione deve garantire eque possibilità ai fornitori che figurano negli elenchi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.