Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf allgemeine Ausnahmen und auf Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit richten sich nach Artikel XIV GATS und Artikel XIVbis Absatz 1 GATS, die hiermit zu Bestandteilen dieses Abkommens erklärt werden.
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall’articolo XIV e dall’articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.