Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit richten sich nach Artikel XXI GATT 1994, der hiermit zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt wird.
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni relative alla sicurezza sono retti dall’articolo XXI del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
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