Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Ausnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit richten sich nach Artikel XXI
27 SR 0.632.20 Anhang 1A.1
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni per ragioni di sicurezza sono disciplinati dall’articolo XXI del GATT 199427, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
27 RS 0.632.20, All. 1A.1
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